La garanzia dei beni dura due anni

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Chi acquista è tenuto a sapere che esiste un codice del consumo che ha disciplinato il caso in cui
un bene acquistato mostra un difetto conferendo al cittadino consumatore garanzie maggiori. La
legge prevede, infatti, una garanzia della durata di due anni per ogni bene di consumo mobile:
elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, etc
Il consumatore – acquirente può usufruire della garanzia biennale, garanzia che parte dal momento
in cui il bene viene consegnato, in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non
funzionante. Non si può chiedere, quindi, la garanzia quando è lo stesso acquirente che, a causa
di imprudenza, danneggia il bene. Quindi il difetto, la difformità o il cattivo funzionamento del bene
deve essere ascrivibile al bene stesso.
Il consumatore è tenuto solo a conservare lo scontrino fiscale o avvalersi di una prova certa che il
bene è stato acquistato in quel determinato negozio e può far valere i propri diritti rivolgendosi
direttamente al venditore responsabile di ogni difetto prima ancora del produttore.
Quindi, in caso di difetto il consumatore ha diritto al ripristino senza spese mediante riparazione o
sostituzione , ovvero in caso di impossibilità ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto; se non sono applicabili le prime due ipotesi al venditore non resta che la
restituzione delle somme di danaro versate al momento dell’acquisto.
Si comprende bene che nel caso di acquisto di un capo di abbigliamento, televisore,
elettrodomestico, mobile o qualsiasi bene il cittadino deve pretendere dal venditore la sostituzione
o la riduzione del prezzo in caso riscontri un vizio e/o difetto che non era visibile o percepito solo
successivamente all’acquisto e non deve vagare tra presunti centri di garanzia che sono
unicamente strumenti di comodità del venditore ma che non possono tradursi in spostamenti di
kilometri per il cittadino.
Altro discorso è il cambio del prodotto per il colore, misura, potenza, capacità che è rimessa alla
cortesia del negoziante che può legittimamente rifiutarsi di cambiare un bene perfettamente
funzionante ma di genere o colore diverso da quello scelto al momento dell’acquisto.
La garanzia suindicata si applica anche ai BENI USATI ma in questo caso è di un anno dalla
consegna del bene, ma se sul contratto non è dichiarata una riduzione della garanzia anche per
l’usato questa sarà di due anni.
Il consumatore che percepisce il difetto di conformità del bene è tenuto a denunziarne i vizi al
venditore entro il termine di due mesi dalla scoperta.
Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130 codice del consumo ( dlvo 206/205), quando il
difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. La denuncia
non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. La legge
prevede che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con
la natura del difetto di conformità. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
Dal 14 giugno 2014 Vi è ora l’obbligo di forma scritta per tutti tipi di contratto a distanza, telefonici,
online ecc.; si pensi ad esempio ai contratti telefonici: il consumatore sarà vincolato solo dopo aver

accettato per iscritto l’offerta, vi è inoltre l’obbligo di usare un linguaggio chiaramente
comprensibile.
Fino a qualche anno fa si usava stampare su carta il documento ricevuto, firmarlo
manualmente, e infine scansionarlo in pdf e restituirlo al mittente, ma questa procedura è
stata superata soprattutto perché non garantisce alcuna autenticità sull’autore della
sottoscrizione, e dunque esponeva a facili contestazioni chi voleva utilizzare il contratto
per l’adempimento, o farlo valere a fini legali ed in sede giudiziaria.
Con il contratto online, non serve la penna, e tutta la procedura diventa virtuale. Ecco i
passaggi da seguire: per firmare in modo legale uno schema o modulo di contratto
ricevuto via e-mail, o anche sul proprio smartphone tramite le app dedicate fornite dai
gestori, è necessario apporre la firma tramite il browser utilizzato sul proprio dispositivo
(ad esempio, Google Chrome o Microsoft Edge), accedendo ai documenti allegati al
messaggio ricevuto (normalmente vengono inviati in formato pdf) e inserendo un
apposito codice OTP (una password temporanea) ricevuto tramite sms sul cellulare o
mediante un successivo messaggio di posta elettronica.Questa precauzione è
necessaria per verificare l’identità del soggetto contraente. Al termine di questi
passaggi chi ha firmato digitalmente riceve una notifica, o una e-mail, che conferma
l’esecuzione dell’operazione, e rende disponibili i documenti firmati e gli estremi della
sottoscrizione. Se il proponente ha un sito (come le banche, le assicurazioni, i fornitori di
energia e servizi di telefonia e connettività, o anche molti e-commerce) è possibile
controllare, collegandosi ad esso sul web, l’avvenuta sottoscrizione e scaricare tutti i
documenti, con l’indicazione degli estremi della firma digitale.
QUI E’ BENE STARE ATTENTI ALLE TRUFFE ON LINE ED ANDARE SOLO SU SITI
UFFICIALI O ACCREDITATI E COMUNQUE VERIFICARE BENE PRIMA DI FARE
OPERAZIONI

  • Un consiglio pratico: nel caso in cui il negoziante venditore non riconosca tali diritti insistere è
    la parola d’ordine: loro sanno di tali norme che li costringono alla riparazione e/o sostituzione e/o
    restituzione la cui violazione può essere oggetto di controllo da parte della autorità amministrativa
    locale – polizia municipale. Asl ( nel caso di prodotti alimentari) che può emanare ogni tipo di
    provvedimento ivi compreso la chiusura del negozio e/ fabbrica e/o locale commerciale nei casi
    gravi. Per ogni info non esitate a contattarci.

Salvatore Nasti presidente unione nazionale consumatori comitato Marano napoli Nord

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