Frodi alimentari e non – Tutela dei cittadini e non solo

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Dopo anni di consultazioni e diatribe politiche ed associative, finalmente, vede la luce il cd
CODICE DEL CONSUMO con il decreto legislativo n. 206/2005.
Tale norma regola ed ordina la disciplina per il consumatore cittadino in genere in tutti gli aspetti
del vivere quotidiano e soprattutto per la prima volta dispone di “diritti del consumatore” inteso
nella sua accezione più ampia ovvero di persona fisica che si reca in un negozio (piccolo o grande
che sia) ed acquista un prodotto che poi si rileva difettoso o non idoneo per l’uso per il quale è
destinato.
Il codice , però, non è solo questo ha previsto analiticamente quali pratiche commerciali sono
corrette , quali aggressive, la pubblicità indesiderata, l’inserimento automatico dei propri dati, i
contratti a distanza anche per i servizi finanziari, i servizi turistici, e le associazioni dei consumatori
a livello nazionali iscritte all’albo presso il Ministero delle Attività Produttive dove vi rientra anche
l’unione nazionale consumatori che ho l’onore di rappresentare nella zona.
Successive modifiche ed integrazioni hanno migliorato e perfezionato la disciplina in alcuni punti
che l’esperienza dei fatti ha reso possibile limare in alcuni limiti.
Questo traguardo è stato possibile grazie all’intervento della comunità europea e del consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti e del Consumers international ovvero gli organismi
nazionali ed internazionali che raggruppano le associazioni di consumatori maggiormente
rappresentative a livello nazionale nel singolo paese.
Al fianco di tale normativa vi sono le leggi e regolamenti che disciplinano singoli settori quali
vendita di prodotti alimentari, al dettaglio ed all’ingrosso, merce fresca e congelata, la normativa
sull’igiene, i saldi, le promozioni, ecc. ecc,. che integrano e completano, a volte anche
intersecandosi ed accavallandosi, il codice del consumo.
L’alimentazione è il settore nel quale si avverte più forte l’esigenza di proteggere il consumatore,
non solo per l’importanza di nutrirsi correttamente, ma anche perchè alla spesa alimentare, ogni
famiglia dedica circa il 50% del proprio bilancio. Sono queste le ragioni per le quali alla sicurezza e
alla qualità dei prodotti sono rivolte molte norme italiane ed europee. Le seguenti , in sintesi, alcune
indicazioni sulle normative vigenti ed anche alcuni utili consigli su come leggere un’etichetta
alimentare, su come scegliere un alimento di qualità, senza dimenticare l’importanza di fare
consapevolmente la spesa e di seguire stili di vita corretti.
Le frodi alimentari si dividono in due tipologie: frodi sanitarie (toccano la salute del consumatore) e
frodi commerciali (lo danneggiano solo economicamente). Molti gli esempi Mozzarella di bufala
prodotta con latte vaccino addizionato a quello di bufala. Miele, alimento a rischio sia di frodi
commerciali (millefiori commercializzati come monofiorali), sia sanitarie (quello proveniente dai
Paesi extracomunitari contiene spesso residui fitosanitari non ammessi in Italia ma consentiti nei
Paesi produttori). Olio di oliva: aggiungendo pochi grammi di clorofilla (un pigmento naturale) ad
olio di nocciola o di arachide si ottiene un prodotto molto simile all’originale. Frequentemente si

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commerciano come Italiani oli di oliva provenienti da altri paesi, come la Tunisia o la Spagna.
Analogo discorso per i pomodori in scatola e per le conserve vegetali.
Aceto balsamico di Modena che arriva da cittadine campane o siciliane. Molti i trucchi anche per i
prodotti tipici: nel caso dei formaggi, un’azienda romana è divenuta leader nel Lazio grazie ad un
formaggio Norcia che non aveva nulla a che vedere con la cittadina umbra. Pasta uso di farine di
grano tenero (compromette le qualità organolettiche della pasta); impiego di altri cereali meno
costosi (e conseguente decadimento qualitativo e nutrizionale); uso di semole di qualità scadente o
avariate; aggiunta di coloranti o di additivi chimici per imitare le paste speciali o le paste all’uovo o
per mascherare il tipo di sfarinato usato. Riso varietà di pregio minore a quella indicata; miscela di
diverse varietà; vendita di riso proveniente dall’estero come se fosse prodotto nazionale; riso mal
selezionato con aggiunta di chicchi rotti e elementi estranei, mal conservati o vecchi. Uova
riportanti una data di preferibile consumo superiore ai 28 giorni consentiti; uova differenti per
categoria di peso; uova conservate in frigo e vendute come fresche. Vini ottenuti dalla
fermentazione di zuccheri di natura diversa da quelli dell’uva (pratica vietata in Italia); aggiunta di
sostanze vietate: alcool, antifermentativi, aromatizzanti, coloranti; qualità inferiore a quella
dichiarata in etichetta; eccesso di anidride solforosa o gradazione alcolica inferiore a quella prevista.
Nelle conserve di pomodoro avvengono molte di tali sofisticazioni Aggiunta di glucosio e zucchero
complesso si impiegano nei preparati da pomodoro maturi e/o di scarsa qualità per abbassare l’
indice di acidità); 2) aggiunta di addensanti per migliorare lo stato di stabilità e consistenza del
prodotto e/o additivi antisettici per nascondere gli effetti dell’ impiego di materie prime difettose
ovvero di tecniche di produzioni indesiderate o non conformi nella normale produzione. Nel caso
specifico produzione di passata mediante l’ impiego del solo concentrato non dichiarato in etichetta;
3) aggiunta di coloranti naturali ed artificiali, utilizzati principalmente quando la materia prima non
è ancora del tutto matura, o nella produzione di succo ottenuto con miscelazione alle bacche di
pomodoro di polpa di altri vegetali;
Il Ministero delle Politiche agricole e forestali si è impegnato a perseguire una politica di tutela
della qualità e della sicurezza delle produzioni agroalimentari, nella convinzione che proprio queste
siano le sfide che il settore deve vincere, a fronte del continuo inasprimento della concorrenza
internazionale e del peso crescente che simili temi stanno assumendo nell’ambito della Politica
Agricola Comune, anche in vista dell’allargamento dell’Unione Europea.
L’Italia ha dunque deciso di puntare su una politica volta a favorire la diffusione di una produzione
di altissimo livello, rispettosa dell’ambiente e capace di garantire appieno gli interessi e la salute dei
consumatori.
In prima linea, rispetto a tale obiettivo, opera con capacità e rapidità d’intervento l’Ispettorato
Centrale Repressione Frodi, diffuso su tutto il territorio nazionale e presente in tutti i
segmenti della filiera produttiva. In questi ultimi anni l’Ispettorato ha ulteriormente intensificato
l’azione di contrasto di frodi ed illeciti nel campo agroalimentare, attuando inoltre un’attività
ispettiva sul fronte della produzione biologica ed avviando già dal 2002 un programma mirato per la
tutela dei prodotti tipici e a denominazione protetta.
Questo servizio di tutela dei produttori e dei consumatori, può essere meglio svolto se i soggetti
controllati e tutelati conoscono bene le norme che disciplinano, rispettivamente, l’ attività
produttiva e quella di rivendicazione dei diritti di consumatori. La maggior parte delle violazioni
accertate sono, imputabili all’ insufficiente conoscenza da parte degli operatori delle norme di
settore e talora a ritardi e/o difficoltà nell’ adeguamento a nuove regolamentazioni, così come le
irregolarità riscontrate all’ analisi dei prodotti sono generalmente dovute a fenomeni quali l’
alterazione, per inidonea o troppo prolungata conservazione, la contaminazione da parte di microbi
o di agenti inquinanti, la non corretta manipolazione o lavorazione del prodotto.

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Le vere e proprie frodi sono invece eventi dolosi, ovvero intenzionali, più rari e gravi, che trovano
la loro principale motivazione nel desiderio di profitto, da realizzare rapidamente ricorrendo a
mezzi illeciti comportamenti che, invece, vanno assolutamente condannati e prevenuti e repressi..
Sostanzialmente i controlli dono demandati a :Ministero delle politiche agricole e forestali §
Ministero della salute § Ministero dell’ economia e delle finanze § Regioni e Province autonome §
Comuni.
Riferimenti normativi : Legge 7 agosto 1986, n. 462 (art. 10); § Legge 9 marzo 2001, n. 49 (art. 3);
§ D.M. n. 44 del 13/02/2008; competenze: prevenzione e repressione, anche mediante l’ esercizio di
funzioni di polizia giudiziaria (a norma dell’ art. 18 della L. 15 dicembre 1961 n.1304), delle frodi
nel comparto agroalimentare, tutela economica dei consumatori e tutela dei produttori onesti,
mediante controlli articolati lungo tutta la filiera, diretti ad accertare la qualità merceologica e la
genuinità dei prodotti agroalimentari (vitivinicoli, oli e grassi, lattiero-caseari, cereali e derivati,
conserve vegetali, miele, agrumi) e dei mezzi tecnici di produzione agricola (mangimi, sementi,
fertilizzanti e prodotti fitosanitari). compiti accessori: irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie principalmente in materia di: frodi a danno della Comunità (legge n. 898/86) e della
finanza nazionale, violazioni nei settori oleario e vitivinicolo (legge n. 460/87 e successive
modificazioni, D. Lgs. n. 260/2000); vigilanza sui prodotti a DOP,IGP e AS di cui ai Regg. CEE
2081/92 e 2082/92 da espletarsi anche in collaborazione con i Consorzi di tutela autorizzati; L’ art.
3 della L. 9 marzo 2001, n. 49 (legge BSE) ha posto l’ Ispettorato alle dirette dipendenze del
Ministro delle politiche agricole e forestali, riconoscendone la piena autonomia organizzativa ed
amministrativa.
Il nostro territorio di competenza è gestito dall’Ufficio di Napoli con sedi distaccate a Salerno,
Potenza e Campobasso
CORPO FORESTALE DELLO STATO (COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE-
COMANDO CARABINIERI PER LA SANITÀ (N.A.S.) Carabinieri, funzionalmente dipendenti
dal Ministero della Salute, operano, principalmente nell’ ambito della prevenzione e repressione
delle frodi agroalimentari, con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate a
livello periferico competenze: controlli ordinari e straordinari, esercitati su tutto il territorio
nazionale, diretti a vigilare sulla disciplina igienico-sanitaria della produzione, commercializzazione
e somministrazione di sostanze alimentari e bevande, a tutela dell’ igiene e della salute pubblica;
lotta alle sofisticazioni nel settore dei prodotti destinati all’ alimentazione (sia umana che animale),
dei prodotti dietetici,
A tal proposito sollecito i politici presenti alla predisposizione di un corso di preparazione di figure
di eccellenza diretto ai funzionari del comune o dipendenti da questi designati, e dai rappresentati
delle associazioni di categoria (AScom) e dei consumatori per la predisposizione di un copro o
gruppo a dirette dipendenza dell’ufficio attività produttive di competenza di tale settore.
VIGILI SANITARI (già esistenti in alcune strutture) con competenze inerenti alla verifica della
corretta applicazione delle norme igieniche e sanitarie relative agli alimenti ed alle bevande;
GUARDIA DI FINANZA finanziari nazionali ed alla prevenzione e repressione delle violazioni in
materia di: imposte, tasse ed ogni altro ti po di tributo di spettanza erariale o locale, diritti doganali
ed altre risorse proprie, demanio e patrimonio dello Stato, mercato valutario e movimentazioni
finanziarie, diritti d’autore, marchi e brevetti; a seguito della creazione del Mercato Comune ed all’
abbattimento delle barriere doganali, compiti di controllo diretti alla repressione delle frodi
agroalimentari comunitarie connesse allo svolgimento di operazioni doganali e/o fiscali, nonché alle
indebite percezioni di aiuti comunitari
GLI ORGANI REGIONALI E LOCALI DI CONTROLLO L’ organizzazione amministrativa delle
Regioni e Province autonome prevede, per quanto riguarda i controlli sull’ igiene degli alimenti e
delle bevande, l’ istituzione di appositi uffici all’ interno di strutture organizzative facenti parte

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degli Assessorati dell’ area sociosanitaria, che si occupano dell’ esercizio delle competenze
regionali in materia di igiene pubblica e di veterinaria. I compiti dei suddetti Uffici sono quelli di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell’ attività dei servizi e presidi delle
Aziende sanitarie locali che operano nel campo dell’ igiene alimentare.
AZIENDE SANITARIE LOCALI (AA.SS.LL.): SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E SERVIZI
VETERINARI erifica del rispetto delle norme d’igiene nelle fasi di produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande; profilassi e polizia veterinaria; ispezione
e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all’ alimentazione umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione delle carni animali, sull’ alimentazione zootecnica (mangimi) e
sugli alimenti d’origine animale, sugli allevamenti e la salute animale, sui farmaci d’uso veterinario
A livello territoriale operano inoltre i seguenti laboratori pubblici di controllo: Presidi multizonali di
prevenzione, che svolgono accertamenti analitici per il controllo e la tutela dell’ igiene ambientale
ed alimentare, gli Istituti Zooprofilattici sperimentali, che effettuano esami di laboratorio su
alimenti di origine animale e mangimi e le Agenzie Regionali per la protezione dell’ ambiente
A.R.P.A..
Ogni settore – vinicolo – caseario – bibite analcoliche – succhi di frutta – Oleario –Conserve
Mangimi ecc una specifica normativa di grande complessità di competenza dei singoli settori
di controllo. Sia sulla produzione che nell’etichettatura e vendita.
SETTORE PRODOTTI BIOLOGICI
Riferimenti normativi: – Reg. CE 2091/92 e successive modifiche; – Reg. CE 94/92 e successive
modifiche; – Reg. CE 529/95; – D.L.vo 220/95 e relative leggi regionali di attuazione; – D.M.
4/08/2000 – Circolari MIPAF n. 8 del 13/09/1999,e n. 3 del 6/08/2001; – Direttiva CE 2002/63/CE
dell’ 11/07/2002. I PRODOTTI E IL LORO REGIME DI PRODUZIONE Sono considerati prodotti
biologici le derrate alimentari e le produzioni agricole ottenute impiegando mezzi tecnici naturali
escludendo, quindi, l’ impiego di prodotti chimici ed evitando lo sfruttamento eccessivo delle
risorse naturali. Tutte le aziende di produzione, trasformazione, preparazione ed importazione di
prodotti agricoli o derrate alimentari che vogliono produrre e commercializzare prodotti da
agricoltura biologica (Operatori biologici) devono assoggettarsi ad un sistema di controllo che in
Italia è effettuato da Organismi privati, meglio noti come “ORGANISMI DI CONTROLLO”
riconosciuti dal Mipaf.
SETTORE OGM
Riferimenti normativi§ Direttiva 2001/18/CE del 12/03/2001; § Decreto Leg.vo 3/03/1993 n. 92,
recante attuazione della Direttiva90/220/CE; § Reg. CE 258/97 del 27/01/1997, sui nuovi prodotti e
i nuovi ingredienti ,alimentari; § Reg. CE 1139/98 del 26/05/1998 e successive modifiche,
concernente l’obbligo di indicare nell’ etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati daOGM; §
Reg. CE 50/2000 del 10/01/2000, concernente l’ etichettatura dei prodottialimentari e degli
ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi da OGM; § D.Leg.vo 24/04/2001 n. 212,
d’attuazione di norme comunitarie concernentila commercializzazione di prodotti sementieri.
I PRODOTTI E LE NORME DI PRODUZIONEI prodotti derivanti da OGM comprendono più
settori del compartoagro-alimentare e dei mezzi tecnici impiegabili in agricoltura, con
particolareriferimento alle sementi. La normativa comunitaria e conseguentemente quella di
recepimentoin ambito nazionale ha inteso disporre concretamente una serie di procedureispirate al
principio di precauzione, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente. La Direttiva
2001/18/CE ha definito OGM: 1) OGM : un organismo, diverso da un essere umano, il cui
materiale geneticoè stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con
l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. Sono risultati di tecniche di
modificazione genetica

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Non sono considerate tecniche di modificazione genetica lafecondazione in vitro, i processi naturali
come la coniugazione, la traduzione ela trasformazione, nonché l’ introduzione alla poliploidia; 2)
Emissione deliberata: si realizza attraverso qualsiasi introduzione nell’ambiente di un OGM o di
una combinazione di OGM per la quale non sianoadottate specifiche misure di contenimento e di
controllo;
3) Immissione in commercio: la messa a disposizione di terzi, dietrocompenso o gratuitamente di
OGM o combinazioni di OGM (con l’ eccezionedi microrganismi geneticamente modificati (MGM)
di cui alla Direttiva90/219/CE, di organismi a scopi scientifici in ambiente sicuramente confinato
econtrollato e della possibilità di disporre di OGM a seguito di specificaautorizzazione).
Al fine di evitare una illecita emissione deliberata o immissione incommercio di OGM, è stata
prevista una rigorosa procedura autorizzatoria cheinizia con la notifica a Organismi Nazionali. L’
autorizzazione concessa havalidità dieci anni. In sede nazionale (ha competenza primaria il
Ministero della Salute) il D.Leg.vo 92/1993, oltre ad attuare le disposizioni della precedente
Direttiva 90/220, ha previsto anche specifiche sanzioni, tutte di natura penale, da irrogare in caso di
accertata violazione alle norme sulla deliberata emissione nell’ ambiente, sulla immissione in
commercio e sui pericoli alla salute ed all’ ambiente derivanti da OGM. Per tutti gli OGM sono
obbligatoriamente pubblicizzati gli specifici marcatori che ne permettono il riconoscimento.
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI “NUOVI” L’ etichettatura dei prodotti
alimentari “nuovi” e degli ingredienti alimentari contenenti additivi ed aromi da OGM, oltre a
rispettare le norme specifiche previste in materia di etichettatura, deve riportare ulteriori indicazioni
che comprendono: – caratteristiche o proprietà alimentari ,l’ uso al quale è destinato il prodotto con
la specificazione che lo stesso non è assimilabile a quelli già presenti in commercio, del metodo con
il quale esse sono state ottenute; – eventuale presenza di sostanze non riscontrabili nei prodotti
tradizionali e che possono avere ripercussioni sulla salute e sull’ etica di alcuni gruppi di
popolazione.; – indicazione della presenza di un OGM (non obbligatoria nel caso di semi di soia e
mais contenenti OGM in quantità inferiore all’ 1%) con la dicitura “prodotto con soia / granturco
geneticamente modificato”, se invece contiene derivati di tali prodotti specificare “prodotto con
derivati di soia /mais geneticamente modificato”. Le stesse diciture si applicano pure nell’
indicazione di additivi e di aromi geneticamente modificati.
SEMENTI OGM
Con le Direttive 98/95 e 98/96 l’ UE ha provveduto a riscrivere alcune norme relative alla
commercializzazione dei prodotti sementieri, al loro inserimento nel catalogo comune delle varietà
delle specie botaniche ed airelativi controlli. Tali norme sono state recepite con D.Leg.vo 212/2001
che prevede: – la coltivazione di sementi geneticamente modificate è consentita se preventivamente
autorizzata dal MIPAF e dal Ministero dell’ ambiente; – è istituita una speciale commissione tecnica
che ha il compito di esprimersi sulle condizioni tecniche di coltivazione, sull’ eventuale iscrizione
nel catalogo comune e di esercitare un costante monitoraggio sulle colture OGM; – chi impiega
sementi GM e coltiva piante OGM senza la prescritta autorizzazione interministeriale o in
difformità delle prescrizioni in essa contenute soggiace a specifiche sanzioni;
CONTROLLI NEL SETTORE DELLE SEMENTI OGM Per quanto concerne le ispezioni, bisogna
distinguere il caso delle sementi confezionate da quello delle sementi da sottoporre ancora a
lavorazione e confezionamento. Nel primo caso deve essere effettuata una verifica delle indicazioni
riportate in etichetta, con particolare riguardo alla varietà; nel secondo deve essere verificata tutta la
documentazione riguardante l’ introduzione di sementi (origine, fornitori ecc), il loro stoccaggio ed
ogni altro indizio che possa indurre sospetti circa la qualità del prodotto.
RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI OGM La determinazione della presenza di organismi
geneticamente modificati viene effettuata mediante l’ analisi del DNA. In particolare viene ricercato
il frammento tipico dell’ evento transgenico da analizzare.
SANZIONI AMMINISTRATIVE

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La sanzione amministrativa è applicata da un’Autorità amministrativa a seguito dell’ accertamento
di una violazione. A seguito della depenalizzazione dei reati minori, introdotta dal D.L.gs 30
dicembre 1999, n.507 anche nel settore agroalimentare, la maggior parte delle violazioni previste
come reati sono state trasformate in illeciti amministrativi. La disciplina dettata dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 costituisce il quadro normativo di riferimento, applicabile alle violazioni
amministrative sanzionabili con il pagamento di una somma di denaro.
Le sanzioni sono pecuniarie, interdittive e della confisca.
ILLECITI PENALI Gli illeciti penali accertati dal personale ispettivo e/o chimico dell’ ICRF si
riferiscono generalmente a violazioni degli artt. 56, 440, 515, 516, 517, 517 bis e 640 del C.P. e
degli artt. 5, 6 e 12 della legge 30/4/1962 n. 283. Gli Ispettori dell’ I.C.R.F., addetti ai controlli
agroalimentari, a norma dell’ art. 57 comma 3 del C.P.P. sono ufficiali di Polizia giudiziaria nel
momento in cui rilevano, nel corso della istituzionale attività di servizio un illecito di natura penale.
Pertanto se nello svolgimento di un controllo viene acquisita una notizia di reato, gli ufficiali di
P.G. devono riferire per iscritto al P.M. di turno, competente territorialmente, ai sensi dell’ art. 347
C.P.P. La Comunicazione di reato e tutte le comunicazioni connesse sono formulate dal dirigente
dell’ Ufficio periferico dell’ ICRF al quale appartiene organicamente l’ ispettore che ha effettuato l’
ispezione e rilevato l’ illecito penale. Se gli ispettori accertano la detenzione illegale di determinati
prodotti, possono procedere immediatamente al loro SEQUESTRO, in deroga all’ art. 253 C.P.P. e
ai sensi dell’ art. 354 C.P.P. Il verbale di sequestro viene trasmesso, entro le successive 48 ore al
Pubblico Ministero per l’ eventuale convalida e copia dello stesso verbale viene consegnato all’
interessato.
Gli ispettori dell’ ICRF sia nello svolgimento dell’ attività ispettiva che in quella di ufficiali di
Polizia Giudiziaria non effettuano perquisizioni, le quali pertanto possono essere effettuate solo ed
esclusivamente su specifico mandato emesso dall’ Autorità giudiziaria, ai sensi dell’ art. 247 C.P.P.
VENDITE AL DETTAGLIO SALDI E LIQUIDAZIONI
Nell’ambito dei beni vendita di consumo non alimentari .L’art. 15 del decreto legislativo n.
114/1998 (legge della cd liberalizzazione del commercio al dettaglio) ha stabilito che i saldi
“riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se
non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”.
Ciò significa, in pratica, che il negoziante può decidere di vendere a prezzo pieno una parte dei
prodotti del negozio e riservare i saldi solo ad una determinata quantità e tipologia di prodotti.
Anche le vendite promozionali possono essere effettuate “per tutti o una parte dei prodotti
merceologici”.
Si tenga presente che soltanto le vendite di liquidazione devono essere effettuate dal dettagliante al
fine di vendere “tutte le proprie merci”, mentre le vendite sottocosto possono riguardare solo 50
prodotti.
La materia è regolata dalle legge regionale 01/2000. I prodotti in vendita durante i saldi devono
essere accompagnati da due prezzi: il prezzo non scontato, ossia quello originale, e quello
scontato, accompagnato dalla percentuale di sconto applicata. Anche sulle merci scontate è previsto
il diritto di recesso dall’acquisto, subordinato alla presentazione dello scontrino fiscale e alla
denuncia di difetti riscontrabili.I saldi riguardano prodotti della stagione che sta finendo e mentre
la merce degli anni precedenti può essere venduti ma con una chiara indicazione e un ribasso di
prezzo davvero notevole.
Si precisa che, ai sensi degli articoli 128 e seguenti del codice del consumo (decreto legislativo n.
206/2005), che sia in saldo o che non lo sia, i negozianti sono tenuti ad eliminare il difetto, a
sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo qualora tali rimedi non siano possibili. Ed è pertanto
illegittimo il rifiuto dei negozianti alla restituzione del denaro (nel caso in cui riparazione e
sostituzione non siano possibili) e non è plausibile la scusa dell’impossibilità di annullare

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fiscalmente l’operazione di cassa anche nei giorni successivi all’acquisto. A smentire i negozianti è
ancora una volta la legge, vale a dire l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una
successiva circolare del ministero delle finanze del 5 giugno 1992. Infatti il registratore di cassa ha,
proprio a questo scopo, il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione
di vendite

Ricordiamo però che la imposizioni di regole che deve rispettare il “professionista” ovvero il
produttore o negoziante ha determinato anche una garanzia anche per tali categorie che si vedono
vessate e maltrattate dal cittadino che spesso utilizza anche modi spicci e poco civili assistendo
spesso a scende e commedie poco piacevoli nei grandi magazzini, negli ospedali, nei negozi, negli
uffici pubblici ecc. La serietà della nostra associazione è proprio data da questa caratteristica ovvero
dal confronto con le lamentele del cittadino-consumatore con il professionista-produttore
–venditore.
Deve, cioè, chiarirsi che il rapporto con le aziende e commercianti e , quindi, con le associazioni di
tali categorie è di totale affiatamento per raggiungere l’obiettivo della salvaguardia dei diritti del
cittadino ma anche del negoziante-produttore che non può e non deve essere alla mercè dei capricci
del cliente il quale deve comprendere i limiti dei propri diritti.
In tal maniera può essere garantita la democrazia e la certezza del rispetto dei diritti di ciascuno.
Uno per tutti è l’esempio classico del cambio del maglione, di un capo la cui taglia non è giusta, il
colore non è di gradimento ecc. In tali occasioni deve essere chiaro che il negoziante applica una
regola di buon senso per conservare il rapporto con il cliente ma non è tenuto in nessun modo ad
effettuare il cambio che , invece, è preteso come diritto.
Si badi bene che, in mancanza di presenza di danni o difetti evidenti, il diritto di recesso è a
discrezione del negoziante, che può decidere se accettare il reso oppure no.
avv. Salvatore Nasti
presidente unione nazionale consumatori comitato Marano Napoli Nord
– consumatorimarano.it – consumatorimarano@hotmail.it

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