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Ricordiamo che le misure di sostegno per i mutuatari già in vigore sono
diverse. Non bisogna dimenticare, infatti, le tre iniziative nate per venire
incontro a chi si trova in difficoltà con il pagamento della rata del mutuo. C’è,
anzitutto, il “Fondo di garanzia per l’accesso al credito per l’acquisto della
prima casa”. In questa sede ci limiteremo a dire che i tratta di un Fondo
destinato alle giovani coppie coniugate (con e senza figli) oppure ai nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori. Il Fondo, in pratica, si sostituisce a
chi contrae il mutuo per quanto concerne la garanzia richiesta dalle banche
per concedere i! mutuo e interviene in caso di difficoltà del debitore.
L’età dei componenti del nucleo familiare (di entrambi se si tratta di una
coppia) non deve superare i 35 anni e il loro reddito Isee (Indicatore della
situazione economica equivalente sulla base di valori reddituali e patrimoniali)
i 35 mila euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai
fini Irpef deve derivare da un contratto dipendente a tempo indeterminato.
Infine, le giovani coppie che intendono accedere al Fondo non devono essere
proprietarie di un altro immobile ad uso abitativo (salvo quelli acquistati per
success ione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e
che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli). Possono essere
ammessi alla garanzia di questo Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto
dell’abitazione principale. Tale abitazione tuttavia non deve rientrare nelle
categorie catastali Al, A8, A9 (rispettivamente: abitazioni signorili, ville e
castelli) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadri. I mutui
non devono essere di ammontare superiore a 200 mila euro e devono
prevedere specifiche condizioni con riguardo ai tassi offerti.
Oltre a questa misura di sostegno, va poi ricordato il Fondo di solidarietà per i
mutui prima casa e il Piano famiglie dell’Abi ( Associazione banche italiane).
Prevedono la sospensione del pagamento dei mutui in caso di difficoltà
economiche del debitore. Quest’ultimo è stato da poco prorogato di altri sei
mesi fino al 31 luglio 2011; il primo è divenuto, invece, solo di recente
pienamente operativo giacché, dopo che il decreto ministeriale n. 132 del 21
giugno 2010 ha dettato le istruzioni attuative, sono stati definiti anche gli
ultimi dettagli con l’individuazione, in particolare, dell’ente preposto a gestirlo
(la Consap) e la predisposizione dell’apposito modello di richiesta di
sospensione che gli interessati devono presentare alla propria banca
(scaricabile all’indirizzo internet http://www.dttesoroit /it/doc_hp/fondomutui
pc.html).